Patente a crediti in edilizia.
I decreti attuativi e le modalità di presentazione della domanda dal 1 ottobre 2024.
Dal 1° ottobre 2024, sarà pienamente operativo il sistema di qualificazione della “Patente a crediti”, per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Il nuovo sistema è stato introdotto dal DECRETO LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto Pnrr bis), che riscrive l’art. 27 del D.Lgs. 81/08.
Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Dopo le prime indicazioni di massima, sono stati perfezionati i decreti attuativi. (vedi allegati in calce)
– Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali – n. 132 del 18 settembre 2024. Introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti.
– Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
E’ stato inoltre attivato il portale dei servizi dell’INL, tramite il quale inoltrare le domande per il rilascio della patente stessa: https://servizi.ispettorato.gov.it/
A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il portale INL.
In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1 del Dlgs. n.81/2008.
L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata tramite PEC, all’INL secondo apposito modello di domanda (allegato in calce).
La stessa dichiarazione ha efficacia fino al 31 ottobre 2024. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
In sintesi la Circolare n.4/2024 fornisce le seguenti informazioni.
1) Soggetti interessati. Le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Sono escluse le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
2) Requisiti (con eccezioni).
3) Modalità operative e tempistiche. La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Possono presentare la domanda anche soggetti muniti di apposita delega e altri soggetti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF) . Sono altresì fornite informazioni per imprese e lavoratori autonomi stranieri.
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
Revoca della patente. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, verificate in fase di accertamenti, la patente può essere revocata dall’INL fino a 12 mesi. Decorsi questi tempi, è possibile richiedere una nuova patente.
Contenuti informativi della patente.
Ai sensi del D.M. n. 132/2024 la patente contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
Provvedimento cautelare di sospensione della patente.
La patente può essere sospesa nei casi di incidente che provoca morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale. Il provvedimento è emesso dal dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. La Circolare definisce in dettaglio tutti i casi di sospensione, la durata, il ricorso al provvedimento.
Attribuzione dei crediti ulteriori.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti. (vedi art. 5 del decreto 132 del 18 settembre 2024)
I crediti ulteriori sono stabiliti in base a:
– storicità dell’azienda;
– assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio;
– attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (fino a 30 crediti);
– attività, investimenti o formazione in casistiche specifiche.
Decurtazione dei crediti.
Se in fase di accertamenti ispettivi vengono rilevate difformità o violazioni, la patente può subire delle decurtazioni, valutate a seconda delle fattispecie elencate in Circolare (omissioni documentali, mancate comunicazioni obbligatorie, condotte sanzionate, mancata osservanza delle norme di sicurezza…);
Patente con punteggio inferiore a 15 crediti.
Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
Modalità di recupero dei crediti decurtati.
Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.
Il D.M. 132 prevede che il recupero dei crediti sia subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL.
Fusioni e trasformazioni di impresa.
In caso di fusione – anche per incorporazione -dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Di seguito gli allegati utili.
Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 (Indicazioni sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)
DM n. 132 del 18 settembre 2024 (Regolamento per le modalità di presentazione della domanda)
Autocertificazione requisiti patente
In attesa del decreto attuativo, lo scorso luglio 2024 il Ministero del Lavoro ha anticipato le nuove misure, con delle slide esplicative. Le tavole grafiche riportano anche alcuni esempi di attribuzione crediti.
Le slide sono scaricabili qui di seguito:
Patente a crediti in edilizia: lo schema del decreto attuativo.