Prevenzione incendi edilizia scolastica

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Prevenzione incendi nelle scuole

Nuova normativa prestazionale con il D.M. 7 agosto 2017

Le due norme (nuovo metodo prestazionale e vecchia normativa prescrittiva) continueranno a coesistere fino al 31 dicembre 2019

 


E’ stato pubblicato, sulla gazzetta ufficiale Serie Generale n. 197 del 24-8-2017, il decreto 7 agosto 2017 del Ministero dell’Interno con il quale viene approvata la regola tecnica verticale recante disposizioni di prevenzione incendi relativi a edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie. L’applicazione “prestazionale”- facoltativa, in alternativa alle regole dell’ultima normativa del 1992 – vale per le scuole nuove ed esistenti con più di 100 persone.

L’approccio prestazionale consente al professionista una maggiore libertà nel delineare una strategia antincendio su misura, disegnata sulla specifica realtà nella quale si trova ad operare, muovendosi tra i “paletti” stabiliti dalla normativa, per costruire la strada migliore tra più alternative, e magari scegliere, a parità di sicurezza, quella più conveniente dal punto di vista economico. Con la norma appena pubblicata vengono superati quindi i rigidi obblighi che normalmente caratterizzano le norme precettive.

La prevenzione antincendio per le scuole fa riferimento al D.M. del 26 agosto 1992, rimasto immutato sino ad oggi; esso rimane in vita ma il progettista può ora scegliere tra il nuovo metodo prestazionale e la vecchia normativa prescrittiva.

Il nuovo metodo e la vecchia normativa prescrittiva continueranno a coesistere fino al 31 dicembre 2019, data entro cui il Ministero dell’Interno e il MIUR espleteranno il monitoraggio dell’applicazione della norma, riservandosi la possibilità di apportarvi delle correzioni, all’esito del quale si procederà all’eventuale abrogazione del Decreto del Ministero dell’Interno del 26 agosto 1992.

Si ricorda che il cosiddetto Milleproroghe ha fissato al 31 dicembre 2017 l’adeguamento antincendio delle scuole. Il Dm 7 agosto 2017 può essere impiegato a questo scopo e probabilmente servirà anche a superare i casi in cui il Dm del 1992 risultava di difficile applicazione. Il nuovo decreto, infatti, si può applicare alle scuole (di ogni tipologia, ordine e grado) esistenti e a quelle di nuova costruzione, con più di 100 persone presenti, compresi collegi e accademie ed esclusi gli asili nido. Ma anche ne cas in cui gli occupanti siano meno di 100, si può fare comunque rifermento alla norma appena emanata.

Allegato D.M. 7 agosto 2017