Commercializzazione prodotti da costruzione
PUBBLICATO IN G.U. IL Decreto legislativo sull’adeguamento del Reg. UE n.305/2011
Dal 9 agosto 2017 in vigore le norme che disciplinano gli obblighi per fabbricante, progettista, Direttore dei Lavori e Collaudatore
Sono parte integrante del Decreto anche i 4 allegati relativi agli Organismi notificati.
Il Consiglio dei Ministri, in data 10 marzo 2017, ha approvato in via preliminare, lo schema di decreto legislativo concernente:
“Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”.
Il provvedimento mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione.
Sempre a questo scopo, s’istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l’altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova.
Il Comitato è costituito da rappresentanti del Consiglio Superiore LLPP (Servizio Tecnico Centrale), del Ministero dello Sviluppo Economico (Dir.Gen. per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica) e del Ministero dell’Interno (Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Vengono definiti i requisiti inerenti gli organismi di parte terza autorizzati a svolgere attività di valutazione e verifica dei prodotti da costruzione (Organismi Notificati) e le loro attività.
Si disciplinano gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale). Definiti ancora più in dettaglio i meccanismi di controllo, vigilanza e sanzioni per:
– Costruttore;
– Direttore dei Lavori;
– Direttore dell’esecuzione o Collaudatore.
Lo schema di Decreto è stato trasmesso il 16 marzo 2017 alla Presidenza del Senato, per l’ approvazione.
In data 9 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto in via definitiva.
La versione definitiva è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 Luglio 2017
Entrata in vigore: 9 agosto 2017
Fanno parte integrante del Decreto Lgsl. 106/2017 n. 4 allegati:
ALL. A – Modello di istanza di autorizzazione per i soggetti che intendono svolgere attività di organismo notificato e relativo rinnovo (artt. 10 e 13)
ALL. B – Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento ( art. 10 comma 3).
ALL. C – Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento (art. 12); sono definiti: Prima autorizzazione, estensione di autorizzazione, ulteriore autorizzazione, rinnovo, verifica di permanenza dei requisiti, ed aggiornamento di notifica.
ALL. D – Requisiti inerenti gli organismi notificati e la loro attività (artt. 9, 11 e 12)
(fonte: senato.it)