Legge n.49/2023 Equo Compenso.

at norme

Equo compenso.
In vigore dal 20 maggio la Legge n.49/2023.

Entra in vigore dal 20 maggio 2023, la legge sull’equo compenso professionisti.
Il DDL che disciplina l’equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, è stato approvato il 12 aprile 2023 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023 dopo un iter di oltre 3 anni.

La neonata Legge 21 aprile 2023 n. 49, così definisce l’equo compenso:
Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

La legge si applica:
– ai professionisti iscritti agli ordini e collegi
– ai professionisti organizzati in registri, elenchi e associazioni (legge 4/2013).

Il testo è composto di 13 articoli che possono così sintetizzarsi:

Definizione.
L’articolo 1 contiene la definizione di equo compenso, specificando che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

Ambito di applicazione.
L’articolo 2 stabilisce che la legge si applica in relazione alle attività professionali che:
– hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c.;
– trovano fondamento in convenzioni;
– sono svolte in favore di pubblica amministrazione,  imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. 

Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo.
L’art. 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi
sostenuti dal prestatore d’opera (es. anticipazione delle spese da parte del professionista). in caso di compenso iniquo, si rimette al giudice il compito di rideterminare il compenso (previo parere espresso dall’Ordine professionale o di consulenza tecnica).

Indennizzo a favore del professionista.
L’articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rideterminare il compenso (se ritenuto iniquo) condannando il committente al pagamento del dovuto; inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.

Disciplina dell’equo compenso.
L’art. 5 attribuisce ai Consigli nazionali delle professioni, la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso. Prevede inoltre  che gli Ordini e i Collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso. 

Convenzioni standard.
L’art. 6  consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria.

Parere di congruità.
L’art. 7  prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo, e se il debitore non ha proposto opposizione.  

Responsabilità professionale.
L’art. 8  stabilisce che il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista. 

Azione di classe.
L’art. 9 prevede la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (Consigli nazionali o Associazioni professionali per le professioni non ordinistiche di cui alla Legge 14/2013).

Osservatorio nazionale sull’equo compenso.
L’art. 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri. L’osservatorio, nominato per 3 anni con decreto del Ministro della giustizia, dovrà essere composto da:
– un rappresentante designato dal Ministero del lavoro;
– un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali;
– due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni professionali (di cui all’art. 2 della legge n. 4/2013). 

Disposizioni transitorie.
L’art. 11  prevede che la riforma non si applichi alle convenzioni già in corso.

Abrogazioni.
L’art. 12 abroga la norma (articolo 2, comma 1, del DL 223/2006) che aveva soppresso il precedente sistema delle tariffe vincolanti. La nuova normativa prevede un aggiornamento con cadenza biennale dei parametri che fissano la retribuzione per ogni prestazione (già prevista dalla legge professionale forense). (*) 

L’art. 13 reca la clausola di invarianza finanziaria. 

(*) Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012, art. 13) ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. A richiesta, l’avvocato è altresì tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del compenso, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
L’art. 13 della legge professionale forense ha previsto l’aggiornamento ogni 2 anni dei parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel DM giustizia, su proposta del CNF. Per la professione forense, i parametri trovano applicazione:
– quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi;
– quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta;
– quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente. 

 

QUI IL TESTO  LEGGE 49/2023 EQUO COMPENSO