Prevenzione incendi per attività scolastiche.

prevenzione incendi attività scolastiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenzione incendi per attività scolastiche.
La Regola Tecnica Verticale V.7 del Codice di prevenzione incendi
a cura di INAIL, CNVVF e CNI.

A seguito dell’emanazione del Codice di Prevenzione Incendi, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali). Originariamente erano previste  solo tre RTV di tipo trasversale o di servizio (applicabili a più attività):

 V.1 Aree a rischio specifico,
V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
 V.3 Vani degli ascensori.

Nel tempo sono state emanate una serie di ulteriori specifiche RTV,  al fine di sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo con il passaggio dall’approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.

La regola tecnica verticale V.7, reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività scolastiche di ogni ordine, grado e tipo, collegi ed accademie con affollamento superiore ai 100 occupanti. Inoltre prevede due classificazioni di queste attività: in relazione al numero di occupanti “n” e in relazione alla massima quota dei piani “h”. Anche le aree dell’attività sono classificate in base alla destinazione d’uso specifiche.

Sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e gli ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche. Per questa tipologia di strutture, le  presenti norme possono comunque costituire un utile riferimento.

 

Il quaderno tecnico Prevenzione incendi per attività scolastiche, nasce dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2022/2024.

La presente pubblicazione affronta la progettazione di una scuola esistente degli anni ’70, oggetto di ristrutturazione, confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 26 agosto 1992 e s.m.i. (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.7, “nuova” regola tecnica verticale. 

 

Indice sintetico.
 – Introduzione
– Obiettivi
– Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale
– Il Codice di prevenzione incendi
– Attività scolastiche – la normativa applicabile
– Il d.m. 26 agosto 1992 e s.m.i.
– La Regola Tecnica Verticale V.7
– Caso studio: ristrutturazione di un complesso scolastico esistente

-Problematiche inerenti l’applicazione della RTV tradizionale
-Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
-Confronto tra gli esiti delle due progettazioni
-Considerazioni a commento.

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Documenti utili:

allegatoTesto coordinato Codice Prevenzione Incendi