Decreto Salva Casa.
Pubblicate le linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del DL Salva Casa.
Focus su stato legittimo degli immobili, cambi di destinazione d’uso, sanatoria e agibilità.
Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato le linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 – convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa).
Il documento ha lo scopo di supportare gli enti territoriali e e operatori di settore nell’attuazione delle disposizioni del Decreto.
Le disposizioni del decreto-legge sono auto-applicative, quindi non richiedono ulteriori interventi attuativi da parte dello Stato, fatta salva la possibilità per la
legislazione regionale di adottare norme di dettaglio nel rispetto della ratio di ciascuna disposizione novellata dal DL Salva Casa e dei limiti del rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale.
Le Linee Guida si articolano in quattro sezioni:
• una prima sezione dedicata alle questioni riguardanti lo stato legittimo degli immobili;
• una seconda sezione dedicata alle modifiche in tema di mutamento della destinazione d’uso;
• una terza sezione dedicata alle nuove procedure di regolarizzazione delle difformità edilizie;
• una quarta sezione dedicata alle disposizioni sull’adeguamento degli standard edilizi.
Per ciascuna di queste aree di intervento, le Linee Guida contengono indicazioni operative e chiarimenti interpretativi, in forma di domanda e risposta.
Nel dettaglio:
1) Stato legittimo degli immobili (art. 9-bis testo Unico)
1.1. Semplificazione formale
1.2. Semplificazione sostanziale
1.3. Interconnessione tra semplificazioni formali e sostanziali
2) Mutamento della destinazione d’uso (articolo 10, comma 2, e 23-ter del Testo unico)
2.1. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare e le novità del DL Salva Casa
2.2. Le procedure per il mutamento di destinazione d’uso
2.3. Il rapporto tra la legislazione statale e regionale
2.4. Il mutamento di destinazione d’uso orizzontale di un intero immobile.
3) Semplificazione delle procedure finalizzate a sanare o regolarizzare situazioni di difformità edilizia parziali o relative a variazioni essenziali.
3.1. Tolleranze costruttive (articolo 34-bis del Testo unico)
3.2. Tolleranze esecutive (articolo 34-bis del Testo unico)
3.3. Sulle disposizioni comuni alle tolleranze costruttive e esecutive
3.4. Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo (nuovo articolo 34-ter del Testo unico)
3.5. Superamento della cd. doppia conformità, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 34, alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 37, nonché alle variazioni essenziali (nuovo articolo 36-bis del Testo unico)
4) Adeguamento degli standard edilizi alle trasformazioni del contesto sociale ed urbano.
4.1. Recupero dei sottotetti (articolo 2-bis del Testo unico)
4.2. Edilizia libera (articolo 6 del Testo unico)
4.3. Certificato di agibilità (articolo 24 del Testo unico)
Di seguito le Linee guida
Il Ministero delle Infrastrutture ha avviato una consultazione sui temi del riordino e la semplificazione della disciplina in materia di edilizia e costruzioni.
Con tale consultazione il MIT ha intenzione di acquisire contributi dagli enti, operatori e soggetti coinvolti a vario titolo al Tavolo del Piano Casa, avviato il 1 febbraio 2025.