
Il Ruolo del CSE: gli obblighi effettivi che il coordinatore per la sicurezza deve svolgere in cantiere.
Un focus sul ruolo di questa figura ma anche sulle non responsabilità.
a cura dell’arch. Antonio D’Avanzo di Notiziario Sicurezza.
Il Ruolo del CSE.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) riveste un ruolo cruciale nella gestione della sicurezza nei cantieri edili, ma le sue funzioni sono spesso fraintese, scambiandolo per una figura di controllo e vigilanza diretta sui singoli lavoratori. L’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 definisce in modo chiaro e preciso i suoi compiti, delineando un ruolo di coordinamento piuttosto che di supervisione puntuale.
Cosa Deve Fare il CSE: Gli Obblighi Essenziali.
Il CSE ha il compito principale di coordinare le attività di sicurezza tra le diverse imprese che operano nel cantiere. Il suo ruolo è quello di assicurare che l’esecuzione dei lavori avvenga in conformità con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). A tal fine, il CSE ha i seguenti obblighi:
- Verificare l’applicazione del PSC: il CSE deve verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) presentato da ciascuna impresa, assicurandosi che sia coerente con il PSC.
- Organizzare il coordinamento: deve coordinare le attività, le attrezzature e le procedure di lavoro per prevenire rischi da interferenza tra le diverse imprese. Questo include l’armonizzazione dei lavori, la gestione dei flussi di materiali e persone, e la prevenzione di rischi sovrapposti non previsti nelle singole valutazioni aziendali.
- Segnalare le inadempienze: come specificato dall’articolo 92, comma 1, lettera e), il CSE è tenuto a segnalare al committente e al responsabile dei lavori le inadempienze riscontrate in cantiere. Tale segnalazione deve essere fatta previa contestazione scritta all’impresa interessata e può portare alla sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente.
- Organizzare riunioni di coordinamento: deve organizzare riunioni periodiche con i datori di lavoro e i loro rappresentanti per discutere e risolvere i problemi di sicurezza emersi durante i lavori.
Cosa Non Deve Fare il CSE: Le Non-Responsabilità.
È fondamentale comprendere che il CSE non è un preposto o un supervisore diretto dei lavoratori. Non ha il compito di vigilare sul comportamento dei singoli operai, né di controllare la regolarità delle imprese in senso lato. Le sue non-responsabilità, spesso erroneamente attribuite, includono:
- Non deve controllare i singoli lavoratori: il CSE non ha l’obbligo di vigilare costantemente sul comportamento di ogni lavoratore in cantiere. Questo compito spetta ai preposti e ai datori di lavoro delle singole imprese.
- Non deve verificare la regolarità contrattuale dei lavoratori: il CSE non è tenuto a controllare i contratti di lavoro, né a verificare il pagamento dei contributi o la regolarità contributiva delle imprese (DURC). Tali verifiche sono di competenza del committente o del responsabile dei lavori, oltre che degli enti ispettivi preposti.
- Non deve verificare il permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri: l’obbligo di verificare la regolarità del permesso di soggiorno spetta al datore di lavoro dell’impresa che assume il lavoratore.
- Non deve entrare nel merito degli obblighi contributivi: le questioni contributive sono tra l’impresa e gli enti di previdenza, e il CSE non ha alcuna competenza in materia.
L’unica richiesta che il CSE può fare direttamente ai lavoratori è l’obbligo di indossare e mostrare il cartellino di riconoscimento, come previsto dalla legge per tutti i lavoratori in cantiere. Questa misura serve a identificare chiaramente i lavoratori e a verificarne la presenza, ma non si estende al controllo della loro regolarità contrattuale o contributiva.
Chiarimenti e Prevenzione di Interpretazioni Errate.
In sintesi, il ruolo del CSE è di super partes, un coordinatore che opera su un piano superiore per prevenire e gestire i rischi da interferenza, non un agente di controllo o un ispettore. La sua efficacia dipende dalla sua capacità di coordinare, segnalare e promuovere una cultura della sicurezza tra le diverse entità che compongono il cantiere, senza sconfinare in compiti che sono di stretta competenza delle singole imprese o degli enti preposti.
È cruciale sottolineare che professionisti non del settore tecnico, come consulenti , avvocati o amministratori, spesso intervengono in modo improprio, attribuendo al CSE compiti non previsti dal Titolo IV e, in particolare, dall’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008. Tale errata interpretazione, oltre a creare confusione, rischia di deviare l’attenzione dai veri obiettivi del CSE, ovvero il coordinamento e la prevenzione dei rischi da interferenza, e di caricare il professionista di responsabilità non sue.
(fonte: Notiziario Sicurezza)