Piccoli Comuni: Legge 158/2017

norme

Sostegno e valorizzazione Piccoli Comuni: approvata la Legge n.158/2017

Entrata in vigore: 17 novembre 2017


E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2017 la Legge n. 158 del 6 ottobre 2017 con la quale il Governo stanzia un fondo da 100 milioni di euro sino al 2023, nonché diverse misure per il recupero dei centri storici in stato di abbandono, interventi di manutenzione del territorio, messa in sicurezza di strade e scuole ed altre tipologie di intervento che interessano i 5.585 piccoli Comuni italiani.

La LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158 così titola:

“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche’ disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni” e sarà vigente dal 17 novembre 2017.

Tra le finalità del provvedimento, vi è il contrasto allo spopolamento e l’incentivazione all’afflusso turistico, attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente de Consiglio dei ministri, sarà definito l’elenco dei piccoli Comuni che rientrano nelle tipologie richieste per accedere alle misure di sostegno.

Tale elenco verrà aggiornato ogni 3 anni.

E’ istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonche’ alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attivita’ produttive.

Il Piano assicura priorita’ ai seguenti interventi:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonche’ interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche’ realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche al fine di sostenere l’imprenditoria giovanile per l’avvio di nuove attivita’ turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;

e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;

f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;

g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari;

h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualita’.

I progetti presentati dalle Amministrazioni comunali (secondo le modalità previste dal Piano) e previa selezione in base ai criteri prioritari stabiliti dal Piano stesso, saranno attuati attraverso appositi bandi pubblici.

Di seguito la  LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158