Lavori pubblici – approvate le linee guida sul Dibattito Pubblico.

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Lavori pubblici.
La Commissione Nazionale Dibattito Pubblico (CNDP) approva le Linee Guida che regolamentano l’istituto del Dibattito Pubblico.

Premessa.
Con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2020, n. 627, è stata istituita la Commissione nazionale per il Dibattito pubblico (CNDP). (*)
Lo scorso 13 aprile 2021, sono stati individuati i componenti delle sette sezioni di cui si compone la Commissione.
Il ricorso alla procedura di Dibattito pubblico è stato introdotto e reso obbligatorio dal Codice dei Contratti pubblici (art.22).
Il dibattito pubblico si svolge con riferimento alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio.
Si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un’opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Vale a dire quando il proponente è ancora nelle condizioni di poter scegliere se realizzare l’opera e quali modifiche apportare al progetto originale.
Al termine dell’iter, l’amministrazione aggiudicatrice dell’appalto, fornirà il dossier di progetto dell’opera. Infine il coordinatore del DP elaborerà il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, il calendario degli incontri e le modalità di partecipazione e comunicazione al pubblico.

Tanto premesso, lo scorso 16 giugno 2021, La CNDP, ha approvato la “Raccomandazione n. 1 – Linee guida sul dibattito pubblico”.
Il documento fa chiarezza su cos’è il dibattito pubblico, sul ruolo della Commissione e sul procedimento del dibattito pubblico (indizione, coordinatore, dossier di progetto, progettazione, svolgimento, conclusione).

A breve sarà avviata la fase attuativa delle disposizioni previste con l’individuazione di un elenco dei coordinatori del dibattito pubblico, la predisposizione di un regolamento per i poteri sostitutivi della Commissione, nonché la comunicazione sulle nuove regole del procedimento abbreviato.

QUI le Linee guida

 

(*) La Commissione è strutturata in 7 sezioni:

I. Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie;
II. Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza; Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore della intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e ss.mm., comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;
III. Aeroporti;
IV. Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l’esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse. Piattaforme di lavaggio di zavorra delle navi;
V. Interventi per la difesa del mare e delle coste. Infrastrutture ad uso sociale culturale sportivo scientifico o turistico;
VI. Elettrodotti aerei. Impianti destinati a trattenere insediamenti industriali e infrastrutture energetiche;
VII. Impianti destinati a trattenere, regolare e accumulare le acque in modo durevole. Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua fra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.

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