Contratti pubblici: istituito il Fascicolo virtuale dell’operatore economico FVOE.

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Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE.
Dal 9 novembre sarà obbligatorio per partecipare alle gare di appalto.

Con provvedimento del 24 ottobre 2022, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC ha reso operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).
L’uso del Fascicolo diventa obbligatorio dal 9 novembre 2022, per partecipare alle gare d’appalto e sostituisce il precedente sistema Avcpass(*).

Tra i dati che comprovano il possesso dei requisiti messi disposizione attraverso il Fascicolo ci sono:
– la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
– certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
– l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, fornita dal Ministero della Giustizia;
– il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
– la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;
– Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

Cosa cambia.
(*) Si ricorda che l’Avcpass (Authority Virtual Company Passport), reso obbligatorio dal 1 luglio 2014, è il servizio informatico realizzato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) per la verifica on line del possesso dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare d’appalto.
Le principali novità del nuovo FVOE rispetto al sistema Avcpass, riguardano:
– la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte  dell’aggiudicatario e di eventuali subappaltatori;
– il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento;
– verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati. Attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.

I vantaggi.
L’eliminazione di adempimenti formali a carico di stazioni appaltanti e operatori economici ridurrà notevolmente tempi e costi, oltre a favorire una accelerazione alle procedure di gara.

Funzionamento.
Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (Fvoe) contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati Anac sull’assenza di motivi di esclusione in base al Codice dei Contratti.

Mediante il Fascicolo sono effettuati:

· la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;
· il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione (art. 80) e il possesso dei requisiti speciali (artt. 83 e 84 del codice);
· il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;
· il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti.

La stazione appaltante/ente aggiudicatore, acquisito il CIG, specifica i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, indicando contestualmente i soggetti abilitati a compiere le verifiche.

L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio FVOE e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

L’operatore economico può utilizzare tali documenti, purché in corso di validità, per tutte le successive procedure di affidamento alle quali partecipi.

 

Per saperne di più sul Fascicolo virtuale →QUI

Per le istruzioni sull’uso del FVOE →QUI

(fonte: ANAC)