Codice di Prevenzione Incendi – nuova regola tecnica per le facciate di edifici civili.

at norme

Facciate di edifici civili. Nuova regola tecnica antincendio.
Aggiornato l’All.1 del Codice Prevenzione Incendi, per le chiusure d’ambito degli edifici civili.

Pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero dell’Interno 30 marzo 2022 recante “Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito”.
Il nuovo provvedimento riguarda l’aggiornamento all’Allegato 1 del Decreto Ministro dell’interno 3 agosto 2015, aggiungendo il nuovo Capitolo V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili”.

Le norme tecniche si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al D.M.3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.

Le modifiche.
All’allegato 1 del citato D.M., nella sezione V «Regole tecniche verticali», e’ aggiunto il seguente capitolo «V.13 – Chiusure d’ambito degli edifici civili», per le chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Campo di applicazione.
La presente regola tecnica verticale si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali …) e persegue i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
a. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
b. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
(Ad esempio, incendio in edificio adiacente, incendio a livello stradale o alla base dell’edificio, …)
c. evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …) in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.

Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attivita’ che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
a)- siano gia’ in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b)- siano state progettate sulla base del D.M. 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attivita’ esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4 del D.M. 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019.

Entrata in vigore
Il presente decreto entra il vigore il 7 luglio 2022

Di seguito la Regola tecnica verticale V.13 Facciate e il testo coordinato Codice Prevenzione Incendi aggiornato.

Regola Tecnica Verticale Facciate

Testo Coordinato Codice Prevenzione Incendi