Rifiuti inerti da costruzione e demolizione.
Pubblicato il Decreto che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto 27 settembre 2022 n. 152, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. Il decreto stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
Il decreto ministeriale, composto da 8 articoli e 3 allegati, stabilisce:
- i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- gli obblighi documentali.
Il provvedimento prevede una fase di monitoraggio nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto. Si tratta di una novità rispetto a quanto previsto negli altri decreti “end of waste”, che consentirà pertanto una verifica dei criteri e dei parametri fissati per questa tipologia di rifiuti, che rappresentano un importante flusso di rifiuti speciali prodotti in Europa.
Classificazione dei rifiuti ammissibili.
Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente:
– rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi (vedi capitolo 17 elenco europeo rifiuti, quali: Cemento, Mattoni, Mattonelle e ceramiche, Miscugli o scorie di cemento, Miscele bituminose, Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, Pietrisco per massicciate ferroviarie, Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione)
– rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale. ( Scarti di ghiaia e pietrisco, Polveri e residui affini, Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione, Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, Minerali:ad esempio, sabbia, rocce)
Scopi di utilizzo.
Gli utilizzi dell’aggregato recuperato sono disciplinati all’Allegato 2 del decreto, per i seguenti applicazioni:
a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).
La Tabella 5 ne riporta infine le relative norme tecniche di riferimento.
Dischiarazione di conformità.
Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
La dichiarazione di conformità è redatta secondo il modello riportato all’Allegato 3 del decreto.
Entrata in vigore: 04/11/2022.
Di seguito l’atto completo.