Consulenti tecnici d’ufficio.
In vigore dal 26 agosto il nuovo Regolamento su requisiti e obblighi per l’iscrizione.
Premessa.
La riforma del processo civile – di cui al D.Leg.vo 10/10/2022 n. 149 – prevede tra l’altro, anche alcune novità relative ai consulenti tecnici d’ufficio (CTU).
In particolare all’art. 13 esso recita «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo nonche’ i contenuti e le modalita’ della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24-bis.»
In ottemperanza quindi al decreto 149, è stato emanato il Decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109, in vigore dal 26 agosto, contenente il Regolamento di cui sopra, relativo ai CTU. Esso specifica in particolare:
– ulteriori categorie nell’albo dei consulenti
– i settori di specializzazione di ciascuna categoria , elencati nell‘ allegato A al DM;
– gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi per gli iscritti all’albo
– le modalità per la verifica dell’assolvimento dell’obbligo di formazione
– le modalità di sospensione volontaria dall’albo
– la comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis.
Requisiti.
Per essere iscritti all’albo nazionale i professionisti devono possedere i seguenti requisiti:
– iscrizione nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
– in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
– possedere speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
– residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 agosto 2023) sono gia’ iscritti all’albo mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o piu’ settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, secondo le modalità previste dal decreto stesso.
Scadenza delle domande.
Le domande di iscrizione possono essere presentate:
– tra il 1° marzo e il 30 aprile e
– tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.
Allegato: