Ambiente: pubblicato il decreto sulle Comunità Energetiche Rinnovabili.

comunità energetiche

Comunità Energetiche Rinnovabili: in vigore dal 24 gennaio il nuovo decreto MASE.
Il decreto stimola la nascita e lo sviluppo delle CER e dell’autoconsumo diffuso.

È stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il decreto che incentiva la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.
Dal 24 gennaio, entra dunque a tutti gli effetti in vigore il decreto, essendo avvenuta la registrazione della Corte dei Conti e, in precedenza, l’approvazione della Commissione europea.
Come previsto dal provvedimento stesso, entro i successivi trenta giorni saranno approvate dal Ministero, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.
Il GSE, soggetto gestore della misura, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole.

Il testo individua due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER:

  • un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi,
  • una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

I due benefici sono tra loro cumulabili. Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

In sintesi nel nuovo Decreto approvato:

Il Titolo I riguarda FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Il Titolo II riguarda INCENTIVI PER LA CONDIVISIONE DELL’ENERGIA (soggetti beneficiari, requisiti per l’accesso agli incentivi, determinazione delle tariffe incentivanti, procedure di accesso agli incentivi)
Il Titolo III reca disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale.

Inoltre:
– l’Allegato 1 riporta la Tariffa premio spettante da applicare all’energia condivisa incentivabile
– l’Allegato 2 riporta le Spese ammissibili, comprese le spese tecniche (progettazione, DL, indagini geologiche e geotecniche, sicurezza, collaudi….) che dovranno essere contenute nel 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
– l’Allegato 3 riguarda i Requisiti specifici per l’accesso ai benefici (distinti per impianti a biogas e impianti a biomassa)

In calce il testo del Decreto.

Il GSE, inoltre, renderà disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it) documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER. Sono  inoltre già pubblicate  alcune “FAQ” per iniziare ad orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti, cooperative e tutti gli altri destinatari del provvedimento.

Sarà presto online sul sito del GSE anche un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative.

DECRETO COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

Da sapere.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. I diversi soggetti, produttori e consumatori, devono essere localizzati all’interno di uno medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di questa energia.

L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.

Come si costituisce una CER?
Innanzitutto è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica.
È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica. Ogni CER è quindi  caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.
L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire sia nella fase di costituzione legale, sia  in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.

Chi può far parte di una CER?
È  possibile partecipare alla CER in qualità di:
a) produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico ;
b) autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della comunità l’energia in eccesso;
c) consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in questa casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.

Per saperne di più visita il sito del GSE https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/le-comunita-energetiche-rinnovabili-in-pillole