Pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico versione 2.0.

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Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE.
Pienamente operativa la versione 2.0: cosa cambia.

Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE è stato reso operativo con provvedimento ANAC del 24 ottobre 2022 (ed obbligatorio dal 9 novembre 2022), in sostituzione del sistema Avcpass (il servizio informatico realizzato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici -AVCP- per la verifica on line del possesso dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare d’appalto).

Si ricorda che il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico permette:

alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L’ANAC fa sapere che dal 24 gennaio è pienamente operativa la nuova versione del FVOE 2.0, utilizzabile per le procedure indette dal 1 gennaio 2024.
Per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023, continua ad essere efficace la versione 1.

Cosa cambia con FVOE 2.0.

è stato dismesso l’uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA – approvazione da parte dell’OE dell’accesso ai documenti
• l’accesso da parte della Stazione Appaltante può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la PCP (Piattaforma Contratti Pubblici)
• L’accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l’uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3
• Il FVOE 2.0 gestisce i profili di delega previsti dal comma 4 dell’art. 15 del Codice degli Appalti. Il Responsabile di Progetto (RP) può delegare le funzionalità per la gestione delle fasi di Programmazione, Affidamento ed Esecuzione rispettivamente ai seguenti soggetti: Responsabile fase programmazione, Responsabile fase affidamento, Responsabile fase esecuzione. Al momento la gestione delle deleghe non è disponibile sull’applicazione ANAC mentre può essere utilizzata sulle PDA
• Il profilo di Responsabile Unico del Progetto e quelli di responsabili di fase delegabili possono essere acquisiti con il servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. Agli utenti registrati e già in possesso di un profilo di Responsabile Unico del Procedimento è stato attribuito d’ufficio anche il profilo di Responsabile Unico del Progetto utilizzabile su PCP (piattaforma Contratti Pubblici).

Ricordiamo infine che dal 1° gennaio 2024 vigono importanti novità nel settore. Tra queste la gestione delle gare pubbliche, per le quali diventa obbligatorio l’utilizzo di piattaforme digitali “certificate”.
Ciò significa che tutte le amministrazioni che non  sono dotate di una propria piattaforma, dovranno utilizzare piattaforme “certificate” messe a disposizione da altri soggetti (stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori etc..), per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti.
Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in:

– programmazione,
– progettazione,
– pubblicazione,
– affidamento
– esecuzione.

Per saperne di più:

Appalto pubblico: dal 1 gennaio 2024 diventa tutto digitale.