Lavoro in edilizia: in GU il decreto 2 marzo 2024 n.19.
Istituzione della Patente a punti dal 1 ottobre 2024: Criteri e sanzioni.
Esonerato chi è in possesso dell’attestazione SOA.
E’ in G.U. il DECRETO LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Il decreto riscrive l’art. 27 del D.Lgs. 81/08 dettagliando le modalità di introduzione della cosiddetta “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Il nuovo sistema di qualificazione.
Il predetto art. 27 viene così sostituito:
Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).
A partire dal 1° ottobre 2024 la patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’INL, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
– iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
– adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
– adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
– possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validita’ (DURC);
– possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
– possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Nelle more del rilascio della patente e’ comunque consentito lo svolgimento delle attivita’, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.
I punteggi.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
La patente subisce delle decurtazioni nei seguenti casi:
a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui alla legge 23 aprile 2002, n. 73 (lavoro sommerso): cinque crediti;
d) riconoscimento della responsabilita’ datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: venti crediti;
2) un’inabilita’ permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
3) un’inabilita’ temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per piu’ di quaranta giorni: dieci crediti.
Sospensioni.
L’Ispettorato nazionale del lavoro puo’ sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi, in caso di infortuni che provochino la morte o una inabilita’ permanente al lavoro, assoluta o parziale.
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il numero di crediti riacquistati non può essere superiore a 15.
Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione (vedi articolo 30).
Sanzioni.
L’attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente (o con punteggio inferiore a 15 crediti) comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.
Esonero dalla patente a punti.
Non sono tenute al possesso della patente di cui le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023).
Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso.
Lista di conformità INL.
Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 dispone anche la creazione di una “Lista di conformità INL”.
Questa lista premia i datori di lavoro virtuosi qualora inseguito agli opportuni accertamenti, non emergano violazioni o irregolarità.
In tal caso i datori di lavoro non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti.
Fanno eccezione le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche’ le attivita’ di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
Di seguito il testo completo
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19