Rifiuti inerti da costruzione e demolizione.
In GU il decreto 127/2024 che stabilisce nuove regole e abroga il DM 152/2022.
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato un nuovo decreto che disciplina i rifiuti inerti da costruzione.
Parliamo del nuovo decreto 28 giugno 2024 n.127 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale”.
Il DM 127, pubblicato in GU lo scorso 11 settembre, abroga e sostituisce il D.M. 152/2022 ed è in vigore dal 26 settembre 2024.
Ricordiamo che il decreto End of waste n.152 stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti.
Esso definisce:
– i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
– i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
– gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
– gli obblighi documentali.
Scopo della norma è quello di consentire una verifica dei criteri e dei parametri fissati per questa tipologia di rifiuti, che rappresentano un importante flusso di rifiuti speciali prodotti in Europa.
Il nuovo regolamento, composto da 9 articoli e 3 allegati tecnici, andrà quindi a sostituire il precedente DM 152/2022, in quanto quest’ultimo presentava alcune criticità.
Ha l’obiettivo di promuove il riciclo e l’uso sostenibile degli aggregati recuperati, affinchè possano essere reimmessi agevolmente sul mercato come prodotti competitivi.
Cosa cambia.
Le modifiche sostanziali (rispetto al DM 152), riguardano:
– l’ampliamento dell’ambito di applicazione. I rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato, sono stati estesi anche ai rifiuti abbandonati: “Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attivita’ di costruzione e demolizione”. (vedi Tab. 1 – Allegato 1)
– nuovi limiti di concentrazione degli inquinanti (differenziati in funzione dei diversi utilizzi)- (vedi Tab. 2);
– semplificazioni procedurali.
Si precisa che il Decreto, così come stabilito all’art. 7, sarà sottoposto ad una fase di monitoraggio della durata di 24 mesi dalla data in entrata in vigore del regolamento, in base al quale il Ministero valuterà l’adeguatezza delle nuove disposizioni e di apportare eventuali correttivi.
Adempimenti per i produttori.
L’art. 8 infine, stabilisce che i produttori di aggregato recuperato avranno tempo fino al 25 marzo 2025 per effettuare i necessari adeguamenti alle nuove disposizioni.
I produttori sono altresì tenuti alla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Il FIR è un documento obbligatorio che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti, fornendo dettagli completi sulla loro natura, nonché informazioni riguardanti il produttore, il trasportatore e il destinatario finale.
La dichiarazione di conformità è redatta secondo il modello riportato all’Allegato 3 del decreto.
Entrata in vigore: 26/09/2024.
Di seguito l’atto completo
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