NTC 2018 – Disposizioni per produttori e centri di lavorazione legno.

at norme

Il Consiglio Superiore LLPP – STC – ha emanato nuove disposizioni per i produttori ed i Centri di lavorazione del legno.
In conformità al D.M. 17/01/2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni.

Le nuove Norme tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.1.2018 (NTC2018) hanno introdotto importanti novità riguardo alla formazione dei Direttori di stabilimento dei Centri di lavorazione e dei Produttori di legno strutturale.
Il p.to 11.7.10.1 delle citate NTC 2018 dispone che il Direttore tecnico della produzione deve essere “dotato di attestato conseguito tramite apposito corso di formazione” e “deve altresì frequentare un corso di aggiornamento con cadenza almeno triennale”.
Inoltre, il medesimo paragrafo prevede che “I Regolamenti, i curricula dei docenti e i rispettivi programmi didattici dei corsi sopra citati devono essere preventivamente approvati dal Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che verificherà la complessiva congruenza dei corsi con i requisiti richiesti dalle presenti norme.”

A tal fine, il STC ha predisposto uno Schema di Regolamento che definisce i requisiti indispensabili ai fini dell’approvazione dei corsi proposti dalle società e dagli enti interessati.
Tale Schema ha l’obiettivo di creare un modello di riferimento, a cui le società organizzatrici devono conformarsi. Si consentirà così al STC di procedere celermente all’esame istruttorio dei vari corsi sottoposti ad approvazione, garantendo allo stesso tempo la necessaria uniformità di valutazione.

Per quanto riguarda gli attestati rilasciati ai Direttori di stabilimento, la Circolare applicativa contenente le Istruzioni alle NTC 2018, al punto C.11.7.10.1 specifica che tali attestati cessano di avere validità al termine di tre anni dalla data di entrata in vigore delle attuali NTC 2018, ovvero al 22 marzo 2021.
Pertanto, tutte le ditte titolari degli attestati rilasciati dal STC dovranno verificare che il proprio direttore di stabilimento, partecipando periodicamente ai corsi di aggiornamento in questione, sia sempre in possesso di un valido attestato rilasciato da organismo appositamente autorizzato.
La mancanza del possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi in questione comporta la decadenza dell’idoneità del Direttore di stabilimento. Di conseguenza verranno meno i requisiti previsti per la stessa ditta (Centro di lavorazione o Produttore) e quindi la decadenza della validità dell’attestato ricevuto dal STC.

Sarà cura del STC pubblicare ed aggiornare periodicamente l’elenco delle società autorizzate alla organizzazione dei corsi.

Lo schema di Regolamento è scaricabile di seguito.

 

 

Il STC ricorda che:
a) gli Attestati di produzione di elementi strutturali in legno (uso Fiume ed uso Trieste) rilasciati dal Servizio hanno validità 5 anni.
In particolare, come specificato dalla Circolare applicativa, gli Attestati già rilasciati ai sensi delle precedenti NTC 2008 cessano di avere validità allo scadere dei cinque anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018, quindi il 22 marzo 2023. Pertanto, alla scadenza dell’Attestato le ditte titolari dovranno inoltrare apposita istanza di rinnovo al STC.

b) Conferma annuale dell’attività. I Centri di lavorazione del legno non sono più tenuti alla comunicazione annuale di conferma dell’attività; tale obbligo permane soltanto per i titolari di Attestati di qualificazione per la “produzione” di elementi base in legno.

(Fonte: CSLLPP)