Rischio chimico in edilizia. La guida INAIL sui DPI.

sicurezza nei cantieri

Sicurezza sul lavoro.
Dall’Inail una pubblicazione sul Rischio chimico nel settore dell’edilizia e relativi DPI.

L’ Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro (Eu-Osha) rilevava, già nel 2004, il possibile legame tra malattie professionali e rischio chimico in edilizia.
Anche il comparto della cosiddetta edilizia “green”, deve garantire condizioni di lavoro sicure, sane e dignitose.
L’INAIL ha prodotto la guida “I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia”.
Il documento è uno strumento  utile per datori di lavoro, preposti e lavoratori sulla scelta dei principali DPI da adottare.

Il rischio chimico in cantiere.
I lavoratori che operano all’interno del cantiere edile possono essere esposti al rischio chimico attraverso l’utilizzo e la manipolazione di numerose sostanze e preparati pericolosi. Tra questi i solventi, pigmenti, additivi, disarmanti, collanti…
Possono esporre a rischio chimico anche lavorazioni come la saldatura, o attività come la demolizione, lo scavo o la preparazione di calce e malte cementizie.
Nello studio, particolare attenzione è rivolta alla potenziale esposizione dei lavoratori a inquinanti emergenti connessi alla cosiddetta “edilizia verde”:  isocianati, resine epossidiche, fibre minerali artificiali (FMA), queste ultime utilizzate come materiali isolanti.

La scelta dei DPI da adottare.
Come indicato dalla scheda informativa dell’Inail, la scelta dei DPI adatti dipende da un insieme di considerazioni:

  • la natura e lo stato fisico dell’inquinante,
  • i relativi valore limite di esposizione professionale (VLEP),
  • la concentrazione dell’inquinante nell’ambiente di lavoro,
  • la durata dell’attività lavorativa nell’aria inquinata.

Gli obblighi del datore di lavoro, del preposto e del lavoratore.
Ai fini del corretto utilizzo dei DPI, la guida Inail riporta, in una dettagliata tabella, gli obblighi del datore di lavoro, del preposto e del lavoratore, ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Tra gli obblighi del datore di lavoro, fornire gli opportuni DPI a seguito della valutazione del rischio residuo, ovvero dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché queste siano adeguate ai rischi.
Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali riguardo all’uso dei DPI messi a loro disposizione. In caso di inosservanza, è tenuto a informare i superiori.
Fra gli obblighi del lavoratore, utilizzare i DPI messi a disposizione in maniera conforme all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.

Le tipologie di DPI.
I DPI per la salvaguardia dal rischio chimico, nel settore delle costruzioni, sono sostanzialmente riconducibili a due tipologie:  i dispositivi per la protezione della cute e quelli per la difesa delle vie respiratorie (APVR).

Requisiti di conformità.
In appendice alla scheda informativa vengono indicati i riferimenti normativi in materia: il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; il d.lgs 19 febbraio 2009, n. 17; il regolamento dell’Unione europea n. 425/2016.
In base al regolamento, i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che nelle condizioni di impiego a cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi. Al tempo stesso dovrà disporre di una protezione appropriata e del miglior livello possibile, e in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni normali di utilizzo. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a rischi multipli che richiedano l’utilizzo contestuale di più DPI, i dispositivi devono essere compatibili tra loro. Infine devono essere  in grado di conservare, anche nell’utilizzo simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Scarica qui la guida

“I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia”

(fonte: INAIL)