Superbonus 110: il nuovo modello CILA semplificato.

superbonus 110

Superbonus 110
Approvato il nuovo modello CILA-Superbonus.

Il c.d. Decreto Semplificazioni (dl 77/2021) ha introdotto nuove misure finalizzata a rendere più agevole l’accesso al Superbonus 110%.
In particolare, la nuova disposizione  stabilisce (tra l’altro) che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo della costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione.
Successivamente ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato ad un modello CILA ad hoc valevole solo per gli interventi oggetto di richiesta del Superbonus.

Le novità.
I contenuti più importanti del nuovo modello si possono così riassumere:
Gli interventi agevolati con il Superbonus dovranno essere realizzati con CILA e non sarà più richiesta la verifica dello stato legittimo degli immobili
Ambito di applicazione della CILA del Superbonus. Tutti gli interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria. Per gli interventi finalizzati agli incentivi Superbonus 110% già classificati quali edilizia libera (ex art. 6 D.P.R. 380/2001) non è necessario presentare  alcun elaborato progettuale.
Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione. Per gli interventi già in itinere l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.
Interventi di Superbonus connessi ad altre opere. Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente.
Elaborati progettuali. Nella modulistica della CILA “Superbonus” si chiarisce che l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi.
Interventi di Superbonus in deroga alle distanze minime (articolo 873 del Codice Civile). Le modifiche introdotte con il DL Semplificazioni e Governance, consentono di realizzare il cappotto termico o il cordolo sismico in deroga alla normativa sulle distanze minime con gli edifici vicini o sulla crescita in altezza che l’intervento potrebbe comportare.
Varianti in corso d’opera agli interventi Superbonus. In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA “Superbonus”, le stesse varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Agibilità interventi Superbonus. Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità.

Modello CILA.
Sulla base di quanto premesso, si riporta il modulo unico CILA Superbonus 110%, cui è aggiunto il modello “Soggetti Coinvolti”

cila suprbonus   CILA_Superbonus

cila superbonus soggettiCILA_Soggetti coinvolti

 

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