Codice di Prevenzione Incendi – regola tecnica V.15 per attività intrattenimento e spettacolo.

at norme

Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
Nuova regola tecnica antincendio V15 e modifiche all’All.1 del Codice Prevenzione Incendi.

Con Decreto del Ministero dell’Interno 22 novembre 2022, sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
La nuova regola tecnica verticale V.15, va dunque ad aggiungersi e ad integrare l’All. 1 del DM. 3 agosto 2015.

Campo di applicazione:
La regola tecnica verticale V.15 reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.

Sono esclusi:
a. i luoghi non delimitati;
b. gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
(Ad esempio bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare.)
c. attrazioni di spettacolo viaggiante.

Classificazione.
Ai fini della presente regola tecnica, le attività sono classificate:
– in relazione al numero di occupanti (n)
OA: n ≤ 200;
OB: 200 < n ≤ 1000;
OC: 1000 < n ≤ 5000;
OD: n > 5000.

– in relazione alla quota dei piani (h) accessibili al pubblico:
HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.

Altre classificazioni riguardano le superfici (mq) in relazione alla destinazione d’uso, all’ubicazione (esterno/interno), al grado di pericolosità (rischio specifico).

Entrata in vigore
Il presente decreto entra il vigore il 1 gennaio 2023.

Di seguito la Regola tecnica verticale V.15 e il testo coordinato Codice Prevenzione Incendi aggiornato, in vigore dal 1 gennaio 2023.

REGOLA TECNICA VERTICALE V.15 ATTIVITA’ DI SPETTACOLO

Testo Coordinato Codice Prevenzione Incendi – agg 2023

 

 

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