Decreto BIM 312/2021 per la digitalizzazione negli appalti pubblici.
Le nuove disposizioni e le modifiche al DM 560/2017.
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha pubblicato il Decreto 312/2021 sulla digitalizzazione degli appalti pubblici.
Il nuovo decreto, in vigore dal 3 agosto 2021, apporta alcune modifiche al Decreto BIM n. 560/2017 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
Si tratta di un decreto attuativo che stabilisce le regole e le specifiche tecniche per l’utilizzo del BIM negli appalti pubblici.
Le novità.
Le principali novità e modifiche introdotte dal DM 312, riguardano:
– i punteggi premiali
– le tempistiche di introduzione obbligatoria del BIM.
– gli adempimenti preliminari da inserire nella programmazione
– il richiamo alle norme tecniche (europee e nazionali)
I punteggi premiali.
Con il Decreto BIM n.312 viene inserito l’articolo 7-bis al Decreto n.560 che introduce i punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici nelle gare per servizi di ingegneria e lavori.
Tra questi criteri premianti rientano ad esempio, proposte per:
a) integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
b) implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
c) consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
d) disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
e) modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
f) metodi e strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
g) aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
h) verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica;
Ulteriori criteri premiali sono l’impiego di metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.
Le tempistiche.
Cambiano alcune tempistiche e relative soglie (alcune infatti sono già operanti) per l’adozione obbligatoria del BIM (art. 6 del dm) in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi:
1° gennaio 2022: per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
1° gennaio 2023: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici;
1° gennaio 2025: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.
Adempimenti.
Il nuovo DM favorisce il ricorso, anche sperimentale, al BIM da parte delle Stazioni Appaltanti. E’ sufficiente che gli adempimenti preliminari siano inseriti nella programmazione. Tali adempimenti preliminari restano quelli precedenti (ex articolo 3 del DM 560/2017):
– adozione di un piano di formazione del personale;
– definizione di un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software;
– assunzione di un atto organizzativo.
Per quanto riguarda l’assunzione di un atto organizzativo, come definito dall’art. 3 – comma c) “un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati”
Le disposizioni del nuovo DM 312/2021, si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente al 2 agosto 2021. In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, si applica alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.
Scarica di seguito gli allegati DM n.312/2021 e DM 560/217
Decreto Ministeriale n.312 del 2 agosto 2021
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